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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 544 del Codice di procedura civile

Articolo 544 del Codice di procedura civile

L’articolo 544 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se il credito pignorato è garantito da pegno, s’intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l’atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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