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16 Ottobre 2026
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Articolo 2930 del Codice Civile

L’ art. 2930 del Codice Civile è rubricato “Esecuzione forzata per consegna o rilascio“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se non è adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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