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16 Ottobre 2026
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Articolo 2929 del Codice Civile

L’ art. 2929 del Codice Civile è rubricato “Nullità del processo esecutivo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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