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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 743 del Codice di procedura civile

Articolo 743 del Codice di procedura civile

L’articolo 743 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Copie degli atti”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.

La copia d’un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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