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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 742 bis del Codice di procedura civile

Articolo 742 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 742 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Ambito di applicazione degli articoli precedenti”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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