L'articolo 742 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Revocabilità dei provvedimenti"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
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