L'articolo 742 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Ambito di applicazione degli articoli precedenti"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.
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