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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 467 del Codice Civile

Articolo 467 del Codice Civile

L’ art. 467 del Codice Civile è rubricato “ Nozione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 467  del Codice Civile italiano:

La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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