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Articolo 2882 del Codice Civile

L’ art. 2882 del Codice Civile è rubricato “Formalità per la cancellazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore.

Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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