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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 816 bis.1 del Codice di procedura civile

Articolo 816 bis.1 del Codice di procedura civile

L’articolo 816 bis.1 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Domanda di arbitrato”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall’articolo 819-quater.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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