Articolo 1987 del Codice Civile
L’ art. 1987 del Codice Civile è rubricato “Efficacia delle promesse“.
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

