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Articolo 2804 del Codice Civile

L’ art. 2804 del Codice Civile è rubricato “Assegnazione o vendita del credito dato in pegno“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’art. 2797.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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