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Articolo 2552 del Codice Civile

L’ art. 2552 del Codice Civile è rubricato “ Diritti dell’associante e dell’associato “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.

In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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