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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 2553 del Codice Civile

Articolo 2553 del Codice Civile

L’ art. 2553 del Codice Civile è rubricato “ Divisione degli utili e delle perdite “.Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.

 
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