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16 Ottobre 2026
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Articolo 2554 del Codice Civile

L’ art. 2554 del Codice Civile è rubricato “ Partecipazione agli utili e alle perdite “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’art. 2102.

Breve spiegazione:

L’articolo 2554 c.c. estende le disposizioni di cui agli artt. 2551 c.c. e 2552 c.c. che disciplinano i diritti e gli obblighi dell’associante, anche al contratto di cointeressenza, cioè quel contratto che prevede la partecipazione di un soggetto ai soli utili restando indenne dalle perdite e quel contratto che attribuisce a un soggetto, senza apportare capitale, la partecipazione agli utili e alle perdite. 
 
Il secondo comma prevede una deroga a favore dei prestatori di lavoro, stabilendo che per le partecipazioni agli utili attribuite ai lavoratori restano ferme le disposizioni dell’art. 2102 c.c., che tutelano la posizione del lavoratore e i compensi accessori legati ai risultati dell’impresa. 
 



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