Articolo 2102 del Codice Civile

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L' art. 2102 del Codice Civile è rubricato “Partecipazione agli utili".

Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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