L' art. 2103 del Codice Civile è rubricato “Prestazione del lavoro".
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Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è contenuto diversamente, l'imprenditore può, in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui.
Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, se è a lui più vantaggioso.
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