Articolo 2104 del Codice Civile

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L' art. 2104 del Codice Civile è rubricato “Diligenza del prestatore di lavoro".

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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