Articolo 2105 del Codice Civile

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L' art. 2105 del Codice Civile è rubricato “Obbligo di fedeltà".

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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