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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 605 del Codice di procedura civile

Articolo 605 del Codice di procedura civile

L’articolo 605 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Precetto per consegna o rilascio” . 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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