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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 606 del Codice di procedura civile

Articolo 606 del Codice di procedura civile

L’articolo 606 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Modo della consegna” . 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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