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Articolo 2744 del Codice Civile

L’ art. 2744 del Codice Civile è rubricato “Divieto del patto commissorio“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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