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Articolo 2745 del Codice Civile

L’ art. 2745 del Codice Civile è rubricato “Fondamento del privilegio“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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