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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 300 del Codice di procedura civile

Articolo 300 del Codice di procedura civile

L’articolo 300 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente.

Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.

Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292.

Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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