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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 301 del Codice di procedura civile

Articolo 301 del Codice di procedura civile

L’articolo 301 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Morte o impedimento del procuratore”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299.

Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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