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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 824 del Codice di procedura civile

Articolo 824 del Codice di procedura civile

L’articolo 824 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Originali e copie del lodo”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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