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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 824 bis del Codice di procedura civile

Articolo 824 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 824 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Efficacia del lodo”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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