L'articolo 824 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Originali e copie del lodo"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
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