Articolo 824 bis del Codice di procedura civile

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L'articolo 824 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Efficacia del lodo"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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