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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 286 del Codice di procedura civile

Articolo 286 del Codice di procedura civile

L’articolo 286 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Notificazione nel caso d’interruzione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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