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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 287 del Codice di procedura civile

Articolo 287 del Codice di procedura civile

L’articolo 287 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Casi di correzione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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