Articolo 286 del Codice di procedura civile

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L'articolo 286 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Notificazione nel caso d'interruzione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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