L'articolo 287 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Casi di correzione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
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