Articolo 287 del Codice di procedura civile

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L'articolo 287 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Casi di correzione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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