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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 744 del Codice di procedura civile

Articolo 744 del Codice di procedura civile

L’articolo 744 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Copie o estratti da pubblici registri”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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