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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 745 del Codice di procedura civile

Articolo 745 del Codice di procedura civile

L’articolo 745 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rifiuto o ritardo nel rilascio”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante può ricorrere al conciliatore, al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositari di cui all’articolo 743, l’istante può ricorrere depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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