Articolo 744 del Codice di procedura civile

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L'articolo 744 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Copie o estratti da pubblici registri"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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