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AvvocatoDigitale.comBlogCodice ConsumoArticolo 59 quater del Codice del Consumo

Articolo 59 quater del Codice del Consumo

L’articolo 59 quater del Codice del Consumo, è rubricato “Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. Nella fase delle trattative, e comunque in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni, in maniera chiara e comprensibile:
a) l’identità e l’attività principale del professionista e, se applicabile, l’identità e l’attività principale del professionista per conto del quale agisce;
b) l’indirizzo geografico in cui il professionista è stabilito, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dal professionista e, se del caso, quelli del professionista per conto del quale agisce. I suddetti mezzi di comunicazione offerti dal professionista consentono al consumatore di contattare rapidamente il professionista e di intrattenere con quest’ultimo una corrispondenza scritta su un supporto durevole;
c) le pertinenti informazioni di contatto che consentono al consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e, se del caso, al professionista per conto del quale agisce;
d) se il professionista è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il professionista è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
e) se l’attività del professionista è soggetta ad autorizzazione, il nome, l’indirizzo, il sito web ed eventuali altre informazioni di contatto dell’autorità di controllo competente;
f) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
g) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il professionista o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consente al consumatore di verificare quest’ultimo;
h) se applicabile, le informazioni sulle conseguenze dei ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti;
i) se applicabile, il fatto che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;
l) se applicabile, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare o il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo e un avviso indicante che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
m) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e/o di costi non versati tramite il professionista o non imposti da quest’ultimo;
n) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite conformemente al presente comma;
o) le modalità di pagamento e di esecuzione;
p) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all’utilizzazione del mezzo di comunicazione a distanza, se addebitato;
q) se fattori ambientali o sociali sono integrati nella strategia di investimento del servizio finanziario, gli eventuali obiettivi ambientali o sociali perseguiti dal servizio finanziario stesso;
r) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni per esercitarlo, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare e alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio del suddetto diritto;
s) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
t) eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di risolvere lo stesso prima della sua scadenza ovvero recedere, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
u) istruzioni pratiche e procedure per l’esercizio del diritto di recesso conformemente all’articolo 59-octies, commi 1, 2 e 4 comprendenti, tra l’altro, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative ad altri mezzi di comunicazione rilevanti ai fini dell’invio della dichiarazione di recesso e, per i contratti di servizi finanziari conclusi mediante un’interfaccia online, informazioni circa l’esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all’articolo 54-bis;
v) qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce la legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro competente;
z) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il professionista, con l’accordo del consumatore, s’impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza;
aa) se applicabile, la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia assoggettato il professionista e le relative modalità di accesso;
bb) l’esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.

2. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, il professionista invia al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto a distanza e sulla procedura da seguire per il recesso, conformemente all’articolo 59-octies. Tale promemoria è fornito al consumatore, su un supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore su un supporto durevole e sono di facile lettura. Su richiesta, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai consumatori con disabilità, compresi quelli con disabilità visive, in un formato adeguato e accessibile.

4. Fatta eccezione per le informazioni di cui al comma 1, lettere a), f), g), m) e r), il professionista può stratificare le informazioni fornite per via elettronica. Se le informazioni sono stratificate, è sempre possibile visualizzare, salvare e stampare le informazioni di cui al comma 1 come un unico documento. In tali casi, il professionista garantisce che al consumatore siano presentate tutte le informazioni precontrattuali di cui al comma 1 prima della conclusione del contratto a distanza.

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