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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice ConsumoArticolo 59 quinquies del Codice del Consumo

Articolo 59 quinquies del Codice del Consumo

L’articolo 59 quinquies del Codice del Consumo, è rubricato “Comunicazioni mediante telefonia vocale“


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 
1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, l’identità del professionista e lo scopo commerciale della chiamata avviata dallo stesso professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all’inizio di qualsiasi chiamata telefonica con il consumatore. Se tale chiamata telefonica è o può essere registrata, il professionista ne informa il consumatore.

2. In deroga all’articolo 59-quater, comma 1, in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui al comma 1, se il consumatore accetta esplicitamente, il professionista può fornire solo le informazioni di cui all’articolo 59-quater, comma 1, lettere a), f), g), m) e r), prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza. In tal caso il professionista informa il consumatore della natura e della disponibilità delle altre informazioni di cui all’articolo 59-quater, comma 1. Il professionista fornisce le altre informazioni di cui all’articolo 59-quater, comma 1, su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto a distanza.


Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice del Consumo, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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