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Articolo 59 sexies del Codice del Consumo

L’articolo 59 sexies del Codice del Consumo, è rubricato “Onere della prova


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, nonché di quelli di cui all’articolo 59-septies ove applicabili, incombe sul professionista.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice del Consumo, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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