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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 205 del Codice di procedura civile

Articolo 205 del Codice di procedura civile

L’articolo 205 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Risoluzione degli incidenti relativi alla prova”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell’articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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