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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 204 del Codice di procedura civile

Articolo 204 del Codice di procedura civile

L’articolo 204 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l’esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.

Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all’estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare.

Per l’assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell’articolo precedente.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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