Articolo 205 del Codice di procedura civile

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L'articolo 205 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Risoluzione degli incidenti relativi alla prova". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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