Articolo 206 del Codice di procedura civile

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L'articolo 206 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Assistenza delle parti all'assunzione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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