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Articolo 1466 del Codice Civile

L’ art. 1466 del Codice Civile è rubricato “Impossibilità nel contratto plurilaterale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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