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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 439 del Codice di procedura civile

Articolo 439 del Codice di procedura civile

L’articolo 439 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Cambiamento del rito in appello”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La corte di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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