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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 438 del Codice di procedura civile

Articolo 438 del Codice di procedura civile

L’articolo 438 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Deposito della sentenza di appello”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Fuori dei casi di cui all’articolo 436-bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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