L'articolo 439 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cambiamento del rito in appello".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La corte di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.
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