Articolo 438 del Codice di procedura civile

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L'articolo 438 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Deposito della sentenza di appello". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Fuori dei casi di cui all'articolo 436-bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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