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Articolo 1644 del Codice Civile

L’ art. 1644 del Codice Civile è rubricato “Accrescimenti e frutti del bestiame“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l’accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.

Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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