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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 270 del Codice di procedura civile

Articolo 270 del Codice di procedura civile

L’articolo 270 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Chiamata di un terzo per ordine del giudice”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La chiamata di un terzo nel processo a norma dell’art. 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all’uopo egli fissa.

Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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